Condominio

Il Condominio: a volte, la convivenza diventa difficile…

Il codice civile italiano, agli artt. 1117-1139, detta le norme per la gestione del condominio, inteso come una particolare forma di comunione che si esplica nella comproprietà di parti comuni di un edificio (quelle elencate all’art. 1117 del c.c., quali suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale), laddove vi siano più proprietà divise per piani.

Il condominio si considera un ente di gestione che, nella persona dell’amministratore, dove previsto, agisce per conto dei suoi rappresentanti, cioè gli inquilini, senza però ledere gli interessi dei singoli partecipanti.

L’ amministratore di condominio è il soggetto incaricato dalla compagine condominiale di occuparsi dell’amministrazione dello stabile, della sua gestione, del rispetto del regolamento condominiale e della tenuta della contabilità. L‘amministratore è scelto dall’Assemblea dei condomini, tra i professionisti idonei o anche tra gli stessi condomini, e dura in carica per un periodo di un anno.

Nell’ambito del Condominio, ciascun proprietario è tenuto a contribuire alle spese sostenute dall’Ente di Gestione per la manutenzione, la gestione e la prestazione dei servizi comuni in proporzione alla sua partecipazione, espressa in millesimi, alla compagine condominiale.

Argomenti Trattati

Assemblea condominiale e validità delle delibere, maggioranze previste per la costituzione dell’assemblea e per l’assunzione delle delibere stesse.
Innovazioni dell’edificio, ripartizione delle spese, manutenzione e ricostruzione delle scale, dei soffitti delle volte e dei solai, nomina revoca ed attribuzioni dell’amministratore di condominio. Dissenso dei condomini rispetto alle liti ed impugnazione delle delibere dell’assemblea.
Azioni per il recupero degli oneri condominiali, ordinari e straordinari, non pagati

Consulenza legale on line su come redigere un regolamento di condominio.

 

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