Del collegio che decide sul reclamo avverso l’ordinanza di estinzione non può far parte il G.E.

Con la sentenza n. 45 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 630, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che il reclamo avverso l’ordinanza che accoglie l’estinzione o rigetta l’eccezione di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti si propone al giudice dell’esecuzione (con ricorso o all’udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché il giudizio di reclamo si iscrive fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo vòlto a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali.

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