Per la responsabilità 231 va dimostrata la colpa di organizzazione

La Cassazione penale, con la sentenza n. 17006/2023, pronunciandosi in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, ha confermato che per la configurabilità della stessa non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione; bensì è necessaria la dimostrazione della “colpa di organizzazione”, e cioè dell’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Con la precisazione che i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità “231”, ovvero l’interesse e il vantaggio in capo alla società, vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente, essendovi dunque perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per la persona giuridica.

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