Il legislatore deve evitare che il differimento del TFS contrasti con la giusta retribuzione

Con la sentenza 23 giugno 2023, n. 130 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 36 Cost. – dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, come convertito, nella parte in cui prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione del versamento di tali prestazioni, in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, poiché, pur essendo il termine dilatorio di dodici mesi oggi non più rispettoso né del requisito della temporaneità, né dei limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, il bilanciamento spetta alla discrezionalità del legislatore, che comunque deve provvedervi in tempi non più differibili.

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