Il rapporto tra la domanda di mantenimento del coniuge e il suo diritto agli alimenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 luglio 2023, n. 19618 confermando la propria giurisprudenza consolidata (Cassazione civile n. 27695/2017; Cassazione civile n. 10718/2013; Cassazione civile n. 5977 del 1996; Cassazione civile n. 5831 del 1997), ribadisce che, in tema di separazione, la domanda con cui viene richiesto un assegno alimentare è da considerarsi un “minus” rispetto a quella più ampia con cui viene richiesto il mantenimento. Inoltre, l’istanza per gli alimenti, sebbene formulata in appello (per la prima volta) a seguito della dichiarazione di addebito, è da ritenersi comunque ammissibile, non potendosi qualificare come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. tenuti conto gli interessi che sono ad essa sottostanti.

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