PMA: il consenso dell’uomo non è revocabile dopo la fecondazione

Con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 8CEDU – dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui consente, per effetto della crioconservazione, la richiesta dell’impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l’originario progetto di coppia, poiché la previsione dell’irrevocabilità del consenso stabilita dalla norma censurata – benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi in uno stesso ciclo, cioè con l’unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza ricorrere alla crioconservazione – mantiene un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi della Corte costituzionale.

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