Partecipazione associativa mafiosa e limiti di sindacabilità del travisamento del fatto in sede di legittimità

La sentenza in commento – rigettando il ricorso del difensore – ribadisce che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sul versante processuale, si afferma che a seguito della riformulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 6 settembre 2023, n. 36864).

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