Per la CEDU lo Stato deve adottare misure preventive e ridurre gli effetti catastrofici dei terremoti

Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della doglianza sollevata dai familiari di un uomo, deceduto in quanto rimasto sepolto sotto le rovine di un hotel crollato a seguito di un violento terremoto, i quali si erano lamentati davanti alla Corte di Strasburgo per non aver potuto avviare un procedimento penale ma solo amministrativo nei confronti dell’autorità, la Corte EDU, Sez. II, 21 novembre 2023 (n. 42749/19) ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione EDU. Il caso, come anticipato, riguardava la morte di un familiare dei ricorrenti, che fu sepolto tra le rovine dell’Hotel Bayram quando crollò durante il terremoto che colpì la provincia di Van, nella Turchia orientale, il 9 novembre 2011. I ricorrenti, che avevano ottenuto risarcimento dai tribunali amministrativi, si erano rivolti alla Corte di Strasburgo denunciando di non aver potuto avviare un procedimento penale contro i funzionari da loro ritenuti responsabili della morte del loro familiare. La Corte ha ritenuto che lo Stato fosse tenuto a concedere ai ricorrenti un mezzo di ricorso per accertare la potenziale responsabilità delle autorità e ottenere, se del caso, un risarcimento. Nel diritto turco questo rimedio assumeva la forma di un ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi che si pronunciavano con piena giurisdizione. I ricorrenti avevano seguito tale via ed avevano ottenuto un esplicito riconoscimento delle mancanze lamentate.

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