Risponde il Condominio per i danni da caduta causati dal dislivello del tombino?

La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua rappresentazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi tuttavia da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Ciò posto, a fronte della prova in ordine al nesso eziologico tra res ed evento lesivo (nel caso di specie è stata fornita la prova della caduta a causa di un dislivello formato dal lato di un tombino quadrangolare lastricato in beole di pietra identiche alla pavimentazione condominiale) e del difetto di prova, posta in capo al custode, del caso fortuito, deve ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio e la conseguente condanna al risarcimento del danno. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale Milano n. 8338/2023 emessa in data 26 ottobre 2023.

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