La pena pecuniaria già convertita non può essere sostituita con lavoro di pubblica utilità

La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2023, n. 48348 chiarisce gli elementi strutturali del lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dall’art. 186 comma 9-bis C.d.S. e conferma l’applicabilità anche al procedimento con decreto penale del principio di diritto in virtù del quale è illegittima la sostituzione con lavoro di pubblica utilità della pena detentiva già convertita in pena pecuniaria.

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