IMU: non dovuta a decorrere dalla denuncia dell’occupazione abusiva e fino alla liberazione

Con la sentenza n. 60 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost., dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, poiché la proprietà immobiliare non costituisce, per il periodo in cui essi siano abusivamente occupati, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

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