La condotta abusiva del proponente giustifica la dichiarazione di inammissibilità del concordato

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10652/2024, si pronuncia su un caso di abuso dello strumento concordatario da parte del debitore. In una vicenda in cui la società proponente aveva presentato una domanda di concordato preventivo con riserva, poi rinunciata, e successivamente riproposto altra domanda con riserva, invocando pure la disciplina speciale introdotta in tempi di pandemia, la S.C. ribadisce il suo consolidato orientamento, a tenore del quale la domanda di regolazione della crisi è inammissibile quando l’uso dello strumento processuale si palesa come abusivo, cioè quando è utilizzato per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo ha predisposto.

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