Enti pubblici non economici: la quota onorari degli avvocati non può essere computata ai fini dell’indennità di anzianità

Con la sentenza 26 aprile 2024, n. 73 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 13 della L. n. 70/1975, nella parte in cui non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dall’art. 26, comma 4, della stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell’indennità di anzianità, poiché la “quota onorari” non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, ma costituisce un’attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale.

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