Millantato credito “corruttivo” e traffico di influenze: per le SS.UU. non vi è continuità normativa

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al seguente quesito: «se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, secondo comma, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), L. 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge» (Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 15 maggio 2024, n. 19357).

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