Processo d’adozione: anticipazione dall’erario delle spese in favore del difensore d’ufficio del genitore insolvente
Con la sentenza n. 58 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario le spese e gli onorari maturati dal difensore d’ufficio nei confronti del genitore insolvente nei processi di cui alla L. n. 184 del 1983, poiché sarebbe incoerente disciplinare in modo diverso situazioni (di irreperibilità o di insolvenza della parte assistita) in cui l’avvocato difensore veda comunque non soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà e parimenti derivanti dalla condotta dell’assistito.