Nato da tecniche di PMA all’estero: stato di figlio anche verso la madre intenzionale
Con la sentenza n. 68 del 2025 il Giudice delle leggi ha dichiarato – in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. – l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (madre intenzionale), poiché un simile disconoscimento lede il diritto all’identità personale del minore, è irragionevole ed esclude il diritto dello stesso minore a vedersi riconosciuta la responsabilità genitoriale.