E’ irrilevante la posteriorità temporale della violenza rispetto alla crisi coniugale

In materia di separazione coniugale, le condotte violente realizzate da un coniuge ai danni dell’altro sono idonee a fondare l’addebito della separazione a prescindere dall’arco temporale in cui sarebbero state realizzate, in quanto la progressiva ed irreversibile crisi coniugabile è riconducibile in via esclusiva ai comportamenti addebitati. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I., ordinanza del 30 maggio 2025 n. 14465.

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