Vietato l’anticipo della quota di TFR in busta paga
Con la sentenza 20 maggio 2025, n. 13525, la Corte di Cassazione civile ha affermato che l’anticipazione del TFR operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il TFR deve essere accantonato mensilmente. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. 616 del 3 aprile 2025 aveva già concluso per l’illegittimità di una anticipazione automatica della quota di TFR in busta paga, con la conseguenza, sul piano ispettivo, di dover disporre al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate.