Sanzioni interdittive all’ente: occorre motivare la rilevante entità del profitto “dinamico”

Si possono irrogare sanzioni interdittive nei confronti dell’ente solo in presenza, alternativa, dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 231/2001, la cui sussistenza impone al giudice un puntuale onere motivazionale; in particolare, il profitto di rilevante entità – inteso nella sua accezione “dinamica” – deve essere valutato tenendo conto dell’oggettiva consistenza quantitativa dell’utilità conseguita, nonché, in mancanza, della sua concreta incidenza sulla struttura e l’attività dell’ente coinvolto. Così ha deciso la Cassazione penale con la sentenza n. 23329/2025.

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