I militari hanno limiti più rigidi della libertà di espressione rispetto ai cittadini comuni
Un Maresciallo dei Carabinieri, ancorché in congedo, è tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010. Tali doveri – formulati attraverso clausole generali finalizzate alla salvaguardia del prestigio delle Forze armate e al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza – si traducono, in concreto, in un vincolo di condotta a carico del militare. Ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari possono essere imposti vincoli più stringenti all’esercizio della libertà di espressione delle opinioni personali, sulla scorta dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella tutela dell’esistenza, dell’integrità, dell’unità, dell’indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato ovvero del prestigio del Governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23 giugno 2025, n. 5455.