Irrinunciabile la procedura di liquidazione controllata dopo la pronuncia del decreto di apertura
Nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ai sensi della Legge n. 3/2012, il debitore non può rinunciare a tale procedura, una volta che il Tribunale abbia pronunciato il decreto di apertura ai sensi dell’art. 14-quinquies della Legge n. 3/2012 (Nella specie, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18118/2025) ha confermato il decreto del Tribunale di Trento che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva dichiarato il successivo atto di rinuncia del debitore sovraindebitato “improduttivo di effetto alcuno”).