Attività estrattive della Regione siciliana: questioni inammissibili
La Corte Costituzionale, sentenza n. 126 del 2025 ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate – in riferimento agli artt. 9, 117, comma 2, lett. s), Cost. e in relazione all’art. 14, comma 1, lett. f) e n), del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e punto 8, lett. t), dell’Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 – dell’art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), nella parte in cui prevede alcune varianti ai progetti autorizzati relativi ad attività estrattive da considerarsi sostanziali, poiché la motivazione è inadeguata e insufficiente e non menziona tra le materie contemplate nello statuto, da tenere in considerazione per la qualificazione dell’ambito normativo in cui rientrano le previsioni oggetto di censura, quella delle cave.