Accertamenti a tavolino: nella precedente normativa contraddittorio obbligatorio per i tributi armonizzati

Prima dell’art. 6-bis della legge 212/2000 (introdotto dal d.lgs. 219/2023), per gli accertamenti “a tavolino” l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale valeva solo per i tributi armonizzati. Per i tributi non armonizzati, tale obbligo sussisteva solo se previsto da norme specifiche. In caso di violazione, l’atto era invalido solo se il contribuente dimostrava elementi concreti che avrebbe potuto far valere, escludendo opposizioni pretestuose o irrilevanti secondo una valutazione ex ante del giudice. In questo modo le Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 21271/2025 hanno risolto il contrasto.

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