Commissario usi civici: facoltà d’impulso e di definizione dei procedimenti giudiziari
Con la sentenza n. 125 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate – in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6CEDU e all’art. 47CDFUE – dell’art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte con la sentenza n. 46 del 1995, avrebbe consentito al commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso avrebbe dovuto successivamente definire, poiché si tratta di opzioni che vanno ascritte al legislatore, non ravvisandosi una soluzione costituzionalmente compatibile che assicuri, allo stesso tempo, l’adeguata tutela del bene-ambiente e la corretta articolazione delle funzioni giurisdizionali.