L’onere della prova nell’assicurazione contro i danni

In un contratto di assicurazione contro i danni, l’assicurato ha l’onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto; grava poi sull’assicuratore l’onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 9 luglio 2025, n. 2691.

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