Sovraindebitamento: compenso unitario per OCC e liquidatore
Il compenso dell’OCC può essere oggetto di accordo con il debitore e ha natura prededucibile. La pattuizione tra debitore e OCC ha efficacia solo tra le parti e non vincola il giudice nella determinazione del compenso del liquidatore; ciò un quanto alcun rapporto contrattuale insorge tra il debitore ed il professionista nominato dal Tribunale. Laddove il gestore della crisi venga nominato liquidatore, deve essere applicata la disciplina prevista per la successione nello stesso incarico di più organismi e, pertanto, deve essere riconosciuto un compenso unico. Il compenso spettante all’OCC e al liquidatore deve considerarsi unico anche laddove i due professionisti siano diversi. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Taranto, con la sentenza del 2 luglio 2025.