Patrocinio a spese dello Stato: è illegittima la mancata liquidazione della fase difensiva

Il D.M. 37/2018, avendo modificato l’art. 12 D.M. 55/2012, ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l’aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell’80%. La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari. Ne consegue l’illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi per l’attività prestata dall’avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato, che ometta di riconoscere il compenso per l’attività introduttiva. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile 5 settembre 2025, n. 24600.

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