Sì all’accesso agli atti ai codici sorgente dei software della PA per la selezione del personale
Il codice sorgente deve considerarsi «atto amministrativo» o «documento amministrativo» nei cui confronti è necessario accordare il diritto di accesso ai sensi della L. n. 241 del 1990 a fronte di esigenze difensive chiaramente prospettate, sussistendo così il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica finale. In caso di istanza di accesso al codice sorgente relativa a una procedura di selezione di personale, le generiche esigenze di garanzia della riservatezza e della sicurezza prospettate dal soggetto titolare del software non assurgono a “ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali” che, ai sensi dell’art. 69 del D.lgs. n. 82/2005, consentono di limitare l’accessibilità al codice sorgente. Ciò tenuto conto che, all’evidenza, nell’ipotesi previsa da quest’ultima norma si verte in un ambito in cui i profili di segretezza appaiono completamente diversi dalla mera gestione di un concorso pubblico, il quale deve essere permeato dalla massima trasparenza a tutela stessa del buon andamento dell’Amministrazione. Il soggetto titolare del codice sorgente di un software utilizzato in una procedura di selezione di personale è controinteressato rispetto alla sua ostensione. Lo stabilisce il Tar Sicilia, sez. I, sentenza 1 settembre 2025, n. 2555.