Nel processo amministrativo non sono consentiti iperlink per richiamare atti esterni
Nel processo amministrativo il giudice non può prendere in considerazione i collegamenti ipertestuali presenti nelle memorie delle parti che si richiamano ad atti esterni rispetto a quelli depositai in giudizio. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12 settembre 2025, n. 2047.