Illegittimo vietare lo svincolo d’uso per alberghi non più economicamente sostenibili

Con la Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 2025 è stata dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. – dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, poiché la sopravvenuta inadeguatezza rispetto alle esigenze del mercato, pur intesa in senso ampio, non include tutte le ipotesi di carente convenienza economico-produttiva.

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