La sorte dell’anatocismo nei contratti bancari ante delibera CICR
La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, affronta nuovamente la delicata questione dell’applicazione dell’anatocismo ai contratti bancari stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Questo il principio di diritto enunciato: “ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.

