Omessa vigilanza o omesse cautele: banca corresponsabile per il danno cagionato dal dipendente
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile, con ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26575, ha affermato che in tema di responsabilità del dipendente bancario per un ammanco di cassa il datore di lavoro debba essere ritenuto corresponsabile ex articolo 1227 c.c., ove il fatto all’origine del danno sia stato favorito da proprie omissioni o da condotte dei propri ausiliari, ex articolo 1228 c.c. Nel caso di specie, a differenza dei due precedenti gradi di giudizio che avevano riconosciuto una responsabilità esclusiva della cassiera della filiale per aver agevolato, mediante la violazione delle procedure di chiusura, la sottrazione di contante poi materialmente compiuta da un collega, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse ravvisabile un profilo di colpa anche in capo all’Istituto bancario che, seppur consapevole dei precedenti penali e disciplinari del collega autore del furto, lo aveva lasciato operare senza informare i dipendenti di filiale e senza adottare adeguate cautele a livello organizzativo.

