Pedaggi autostradali: illegittimi i rinvii degli adeguamenti tariffari
La Corte Costituzionale, sentenza n. 147 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. – degli artt. 13, comma 3, del D.L. n. 162/2019, nel testo originario, e 13, comma 5, del D.L. n. 183/2020, con estensione, in via consequenziale, della dichiarazione di illegittimità all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 121/2021, all’art. 24, comma 10-bis, del D.L. n. 4/2022 e all’art. 10, comma 4, del D.L. n. 198/2022, nella parte in cui hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari, poiché tale rinvio lede il principio di continuità amministrativa, che impone di evitare ogni ritardo che non sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell’interesse pubblico, a fronte della rilevanza dell’adeguamento affinché l’esercizio della concessione sia reso in linea con gli interessi del Paese e nella piena garanzia dell’utenza, così sbilanciando irragionevolmente il rapporto concessorio in favore dell’amministrazione concedente.

