Assegno bancario: onere della prova e presunzione di debito nel giudizio di opposizione
La sentenza n. 493/2025 del Tribunale di Marsala affronta la natura giuridica dell’assegno bancario quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., evidenziando la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante. Il giudice conferma il decreto ingiuntivo, rilevando l’assenza di prova contraria da parte dell’opponente. Viene ribadita l’inversione dell’onere probatorio e la struttura bifasica del procedimento monitorio, con richiamo agli orientamenti giurisprudenziali consolidati. La decisione si inserisce nel dibattito sull’efficacia probatoria dell’assegno privo di valore cartolare nei rapporti diretti tra le parti.

