La riforma della tutela dei legittimari nella circolazione delle donazioni del defunto
La riforma della tutela dei legittimari, che dichiara di perseguire la tutela del mercato, porterà due novità: le donazioni che ledono la legittima resteranno sì passibili di riduzione, ma solo se i beni non siano stati nuovamente trasferiti a titolo oneroso dal donatario, perché in questo caso i terzi avranno acquistato bene, salva la trascrizione della domanda di riduzione. Inoltre, le garanzie reali concesse sul bene oggetto di donazione saranno salve e saranno opponibili al legittimario che agisca in riduzione. L’unico a dover pagare sarà quindi il donatario. C’è invece un chiarimento -o miglioramento a seconda di come si interpretassero le disposizioni anteriori- in caso di lesione di legittima operata con il testamento, perché l’azione di riduzione esercitata entro 3 anni dall’apertura della successione pregiudicherà gli acquisti, anche a titolo oneroso, fatti dai terzi aventi causa dell’erede o legatario superbeneficiato. Qui il mercato non è tutelato, almeno fino a che non siano passati quei tre anni. Quanto alla disciplina intertemporale, la legge metterà una tagliola semestrale, ma si è dimenticata di regolare gli effetti delle mediazioni obbligatorie.

