Esclusa la tassatività dei divieti di espulsione del TU immigrazione per effetto della Convenzione CEDU
La magistratura di sorveglianza – a fronte di allegazioni riguardanti l’avvenuta integrazione sociale e familiare del detenuto nella realtà nazionale – deve approfondire il tema anche conducendo al riguardo la dovuta istruttoria, trattandosi di una questione rilevante ai fini del rispetto degli obblighi nascenti dall’art. 8Cedu e non potendo la decisione di merito invocare la sola formale abrogazione, in parte qua, dell’art. 1.1 dell’art. 19D.Lgs. n. 286/1998. Per cui deve farsi applicazione – pur dopo l’art.7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 – del principio per cui l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, stesso d.lgs., non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 7 aprile 2025, n. 13514).