Ammissibile la compravendita con riserva di atto pubblico
La riserva di futura formazione di atto pubblico ben può avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita e non è in sé indicativa della ricorrenza di un preliminare. Così ha stabilito la seconda Sezione civile della Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza del 22 aprile 2025, n. 10454.