Cause patrocinate diverse? Non c’è abusivo frazionamento del credito dell’avvocato
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l’attore abbia un interesse oggettivo – il cui accertamento compete al giudice di merito – ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria. Tuttavia, il presupposto che giustifica tale ampliamento del divieto è sempre correlato all’accertamento in concreto (e che implica evidentemente un giudizio di fatto), circa la possibilità di inserire i vari giudizi per i quali si richiede il compenso in un rapporto di carattere unitario (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza del divieto di abusivo frazionamento della domanda in una fattispecie nella quale la pretesa creditoria avanzata da un avvocato era relativa ad una causa, diversa da altre aventi differenti parti processuali). A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 19 maggio 2025, n. 13317.