Infortunio a cavallo: copertura assicurativa solo per i soci del maneggio

Se è pur vero da una parte che l’iscrizione o comunque, il contratto tra il gestore del maneggio e l’atleta ovvero l’utente, non richiede la forma scritta, in quanto non si verte nell’ambito di contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad probationem o ad substantiam, sicché si attenua il limite posto alla prova scritta dall’art. 2721 c.c., è anche vero dall’altra, comunque, che le risultanze della prova orale assunta per la dimostrazione di detta iscrizione, devono essere quantomeno ritenute sufficienti a provare il fatto sotteso, e non lo sono allorquando i testi sono ritenuti inattendibili. È quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 708/25 depositata in data 08/05/2025.

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