Nullo il contratto di credito revolving stipulato con soggetti non iscritti all’UIC

Nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’UIC ex art. 3d.lgs. n. 374 del 1999; tale contratto è nullo ex art. 1418, primo comma, c.c. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza del 13 maggio 2025, n. 12838.

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