Art. 583-quinquies c.p.: irragionevoli il minimo edittale e l’obbligatorietà della pena accessoria

Con la sentenza n. 83 del 20 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies c.p. nella parte in cui: 1) al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) al secondo comma, dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione».

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