Ammesso in prededuzione il credito portato da fatture quando non è contestato il rapporto
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, l’opponente ha l’onere di fornire la prova della fonte negoziale o legale del diritto di credito, mentre spetta alla curatela dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione. Tuttavia, se il rapporto contrattuale e l’effettiva prestazione dei servizi sono incontestati, le fatture accettate senza contestazioni possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite. Così ha deciso la Cassazione civile con l’ordinanza n. 14280/2025.