Licenziamento per g.m.o. ex art. 7 L. 604/1966: l’effetto estintivo non è sempre retroattivo
Con sentenza del 10 giugno 2025, n. 15513 la Corte di Cassazione civile, Sezione lavoro, affronta una questione tutt’altro che marginale nel panorama delle controversie lavoristiche: la decorrenza effettiva del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) e il valore giuridico del “preavviso lavorato”, soprattutto alla luce dell’art. 1, comma 41, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero). In particolare, la sentenza in commento ha statuito che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7L. n. 604/1966, il rapporto si estingue non dalla comunicazione dell’avvio della procedura, ma dal termine del preavviso, anche se lavorato o fruito sotto forma di ferie.