La quietanza “a saldo” non impedisce all’avvocato di accampare ulteriori pretese
L’espressa dichiarazione del creditore di ricevere la prestazione a saldo di quanto dovutogli, non ha valore probatorio, perché non ha ad oggetto l’accadimento di un fatto. Essa non vale neppure come rinunzia ad eventuali crediti o all’eventuale differenza della prestazione, perché un tale significato negoziale non si desume con certezza da un atto di contenuto meramente dichiarativo. Affinché possa riconoscersi ad una quietanza a saldo, contenente la dichiarazione di non aver null’altro a pretendere, la funzione di porre termine a tutti i rapporti intercorrenti fra il dichiarante ed il destinatario (nella specie a seguito di contratto d’opera professionale) e, quindi, di esonerare il secondo da ogni ulteriore pagamento, occorre riscontrare la sussistenza di elementi, intrinseci ed estrinseci alla quietanza medesima, idonei ad evidenziarne inequivocamente la portata liberatoria ed abdicativa, e cioè la volontà dell’autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza del 25 giugno 2025, n. 17033.