Le spese di lite non possono essere liquidate al di sotto dei minimi tariffari
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. È quanto si legge nella sentenza dell’11 luglio 2025, n. 19049 della Cassazione civile.