L’avvocato non è responsabile se il cliente perde la causa perché il mobbing è insussistente
È inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che, nel confermare la decisione di primo grado di rigetto della responsabilità professionale dell’avvocato, aveva, tra l’altro, osservato che la domanda risarcitoria – in relazione alla quale era stata svolta la prestazione professionale – era stata ritenuta non fondata nel merito, evidenziandosi, per un verso, il carattere generico dei comportamenti addebitati al datore di lavoro della cliente ed escludendosi, per altro verso, che le diverse sanzioni disciplinari irrogate alla lavoratrice potessero essere considerate espressioni di una condotta di mobbing. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza 15 luglio 2025, n. 19439.