Le possibili eccezioni al principio di onerosità del titolo edilizio

Il beneficio dell’esonero dal contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione, previsto per gli immobili nei quali si svolge attività industriale, concerne strettamente i fabbricati complementari e asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale e non già quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali, ovvero le opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 giugno 2025, n. 5633.

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