Appalti: revisione prezzi inapplicabile agli aumenti salariali futuri previsti dal CCNL
La ratio dell’istituto della revisione prezzi, ex art. 60D.lgs. n. 36/2023, è volta a garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e allo stesso tempo a tutelare anche l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni. I futuri scatti salariali previsti dal nuovo contrato collettivo già noti al momento dell’indizione della procedura concorsuale e della presentazione dell’offerta – che nel corso dello svolgimento del servizio andranno a interessare i dipendenti dell’appaltatore – non possono rientrare tra le condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in grado di far scattare il meccanismo della revisione prezzi. Gli stessi non possono essere considerati degli eventi futuri che l’operatore possa tralasciare di calcolare in modo completo in sede di formulazione dell’offerta, rimettendosi all’operatività del meccanismo di revisione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 luglio 2025, n. 6638.