La composizione negoziata della crisi può scongiurare il sequestro preventivo

Con la sentenza n. 30109/2025 la Corte di cassazione riconosce che il giudice di merito può giustificare il difetto di periculum in mora preclusivo del sequestro preventivo confiscatorio per illeciti tributari anche sulla base dall’ammissione del debitore ad una procedura di composizione negoziata della crisi, motivazione ritenuta insuscettibile di riforma in sede di legittimità. Una soluzione probabilmente imposta dal peculiare parametro del controllo affidato al giudice di legittimità avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo ma che consente di riferire, più in generale, alla gestione della crisi con trasparenti strumenti concorsuali o negoziali un significato tranquillizzante, utile per escludere il periculum in mora di modo da precludere il sequestro preventivo confiscatorio anche in difetto della prova che sia in corso l’estinzione del debito tributario mediante rateizzazione.

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