L’improcedibilità dell’azione penale non sopravvive all’originaria inammissibilità dell’impugnazione

Come noto una delle più importanti modifiche del regime di governo del rapporto trascorrere del tempo e processo penale è rappresentato dalla previsione dell’improcedibilità dell’azione penale. Circoscritto l’istituto sostanziale della prescrizione al solo giudizio di prime cure, per i gradi successivi la riforma Cartabia ha previsto che si dichiari l’improcedibilità dell’azione penale se l’iter processuale non si conclude entro prestabilite scansioni temporali. La Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 3 settembre 2025, n. 30189 ritiene che si possa estendere all’improcedibilità appunto la consolidata giurisprudenza della Cassazione che prevede che non si possa/debba dichiarare la prescrizione del reato, laddove l’impugnazione sia ab origine inammissibile.

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